Sentenza 87/1962 (ECLI:IT:COST:1962:87)
Massima numero 1610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
03/07/1962; Decisione del
03/07/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 87/62 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ATTO AMMINISTRATIVO - COST., ART. 113 - INTERPRETAZIONE UNITARIA - DIRITTO DEL CITTADINO DI RICHIEDERE LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI LESIVI - POTERE DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI REGOLARE I MODI E L'EFFICACIA DELLA TUTELA - POTERE DI ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI ORGANI GIURISDIZIONALI - LIMITI.
SENT. 87/62 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ATTO AMMINISTRATIVO - COST., ART. 113 - INTERPRETAZIONE UNITARIA - DIRITTO DEL CITTADINO DI RICHIEDERE LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI LESIVI - POTERE DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI REGOLARE I MODI E L'EFFICACIA DELLA TUTELA - POTERE DI ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI ORGANI GIURISDIZIONALI - LIMITI.
Testo
L'art. 113, comma secondo, Cost., secondo cui la tutela giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, non significa che contro ogni atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non essendo stato eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare, anche a questo riguardo, i modi e l'efficacia della tutela giurisdizionale. Tale comma va infatti collegato con quello successivo, in base al quale spetta alla legge di determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Ne consegue che la potesta' di annullamento non e' riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, ne' e' ammessa in tutti i casi e non produce sempre gli stessi effetti.
L'art. 113, comma secondo, Cost., secondo cui la tutela giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, non significa che contro ogni atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non essendo stato eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare, anche a questo riguardo, i modi e l'efficacia della tutela giurisdizionale. Tale comma va infatti collegato con quello successivo, in base al quale spetta alla legge di determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Ne consegue che la potesta' di annullamento non e' riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, ne' e' ammessa in tutti i casi e non produce sempre gli stessi effetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte