Sentenza 87/1962 (ECLI:IT:COST:1962:87)
Massima numero 1611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1609  1610  1612


Titolo
SENT. 87/62 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - INTERPRETAZIONE E CONTENUTO - SOSTITUZIONE ALLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE, PROPRIE DELL'ESECUZIONE ORDINARIA, DI ALTRI MEZZI DI TUTELA PIU' CONFORMI ALLE PECULIARITA' DELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Le norme contenute negli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, garantiscono al cittadino, nella maniera piu' ampia, la tutela giurisdizionale. Alle garanzie apprestate con le opposizioni regolate dagli artt. 615-618 c.p.c. sono subentrati altri mezzi di tutela, e al sistema dell'esecuzione ordinaria e' stato sostituito un altro, diverso e non illegittimo, sistema.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte