Sentenza 87/1962 (ECLI:IT:COST:1962:87)
Massima numero 1612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  03/07/1962;  Decisione del  03/07/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1609  1610  1611


Titolo
SENT. 87/62 D. ATTO AMMINISTRATIVO - ESECUTORIETA' - PRINCIPIO - INTERPRETAZIONE ED EFFETTI.

Testo
Il principio della esecutorieta' degli atti amministrativi - nell'interpretazione che pure in nuovo contesto costituzionale (art. 113, comma terzo) - non esclude la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria competente, ne' la sottopone all'adempimento di alcun onere preliminare, ma stabilisce l'indipendenza dell'azione giudiziaria del procedimento esecutivo; non impedisce la pronuncia del giudice, ma ne limita l'efficacia vietandogli di revocare o modificare l'atto amministrativo o sospendere l'esecuzione, se non nei casi e con fli effetti previsti dalla legge. Cfr.: sent. n. 21/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113  co. 3

Altri parametri e norme interposte