Sentenza 88/1962 (ECLI:IT:COST:1962:88)
Massima numero 1613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
03/07/1962; Decisione del
03/07/1962
Deposito del 07/07/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/62. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 30, SECONDO COMMA: RIMESSIONE AL PRETORE DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - GIUDICE NATURALE O PRECOSTITUITO PER LEGGE, QUALE COMPETENZA FISSATA, SENZA ALTERNATIVA, IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGGE - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE - CERTEZZA DEL GIUDICE - ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI ALTERNATIVA, SIA PURE PREVISTA DALLA LEGGE, TRA UN GIUDICE E UN ALTRO, RISOLUBILE A POSTERIORI - COD. PROC. PEN., ART. 30, SECONDO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 30, TERZO COMMA, E 31, SECONDO COMMA - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 10: ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 88/62. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 30, SECONDO COMMA: RIMESSIONE AL PRETORE DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - GIUDICE NATURALE O PRECOSTITUITO PER LEGGE, QUALE COMPETENZA FISSATA, SENZA ALTERNATIVA, IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGGE - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE - CERTEZZA DEL GIUDICE - ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI ALTERNATIVA, SIA PURE PREVISTA DALLA LEGGE, TRA UN GIUDICE E UN ALTRO, RISOLUBILE A POSTERIORI - COD. PROC. PEN., ART. 30, SECONDO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 30, TERZO COMMA, E 31, SECONDO COMMA - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 10: ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Il concetto di giudice naturale precostituito per legge, secondo l'art. 25 della Costituzione, va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ed esclude la possibilita' dell'alternativa tra un giudice e l'altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione a un dato provvedimento. (Pertanto, e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione la norma dell'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al procuratore della Repubblica la facolta' di disporre la rimessione al pretore dei procedimenti penali di competenza del tribunale, allorche' ritenga applicabile, per il concorso di circostanze attenuanti, una pena che rientri nei limiti indicati dal primo comma del successivo art. 31. Sono altresi' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e sono da dichiararsi costituzionalmente illegittimi: il terzo comma dell'art. 30 del codice di procedura penale; il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura penale; l'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).
Il concetto di giudice naturale precostituito per legge, secondo l'art. 25 della Costituzione, va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ed esclude la possibilita' dell'alternativa tra un giudice e l'altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione a un dato provvedimento. (Pertanto, e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione la norma dell'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al procuratore della Repubblica la facolta' di disporre la rimessione al pretore dei procedimenti penali di competenza del tribunale, allorche' ritenga applicabile, per il concorso di circostanze attenuanti, una pena che rientri nei limiti indicati dal primo comma del successivo art. 31. Sono altresi' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e sono da dichiararsi costituzionalmente illegittimi: il terzo comma dell'art. 30 del codice di procedura penale; il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura penale; l'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte