Sentenza 89/1962 (ECLI:IT:COST:1962:89)
Massima numero 1614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  12/11/1962;  Decisione del  12/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1615


Titolo
SENT. 89/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.L. 28 FEBBRAIO 1939, N. 334, ART. 18, E R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ART. 97 - SI INFORMANO AL PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio contenuto nell'art. 18, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, e nell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, concernente l'imposta di successione, secondo cui l'onere del pagamento del tributo costituisce presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione giudiziaria promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimita' del tributo, e' in contrasto con le garanzie di eguaglianza e di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione. Cfr.: Sent. 21/61, 79/61, 75/62, 45/62.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte