Sentenza 89/1962 (ECLI:IT:COST:1962:89)
Massima numero 1615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  12/11/1962;  Decisione del  12/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1614


Titolo
SENT. 89/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI NORME LEGISLATIVE PARTICOLARI DERIVANTI DA UN PRINCIPIO CONTENUTO IN UNA NORMA GENERALE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - PRONUNCIA SPECIFICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITA'.

Testo
La dichiarazione da parte della Corte costituzionale della illegittimita' costituzionale di una norma di carattere generale (nella specie art. 6, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non puo' significare, indipendentemente dall'accertamento da parte della Corte medesima, l'illegittimita' costituzionale di singole disposizioni derivanti dal medesimo principio. (Nella specie, art. 18, secondo comma D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, ed art. 97 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, concernente l'imposta di successione). E' pertanto necessaria una pronuncia specifica della Corte al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte