Sentenza 90/1962 (ECLI:IT:COST:1962:90)
Massima numero 1616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  12/11/1962;  Decisione del  12/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1617


Titolo
SENT. 90/62 A. REGIONE SICILIA - INCOMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA PENALE - ART. 125 DEL D.L. DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 OTTOBRE 1955, N. 6: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio della esclusiva appartenenza allo Stato della potesta' normativa penale non puo' subire limitazioni di alcun genere a favore delle regioni. E', pertanto, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione l'art. 125 del D.L. del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, che stabilisce la pena dell'ammenda fino a lire 5.000 per le trasgressioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte