Sentenza 90/1962 (ECLI:IT:COST:1962:90)
Massima numero 1616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
12/11/1962; Decisione del
12/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1617
Titolo
SENT. 90/62 A. REGIONE SICILIA - INCOMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA PENALE - ART. 125 DEL D.L. DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 OTTOBRE 1955, N. 6: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 90/62 A. REGIONE SICILIA - INCOMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA PENALE - ART. 125 DEL D.L. DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 OTTOBRE 1955, N. 6: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio della esclusiva appartenenza allo Stato della potesta' normativa penale non puo' subire limitazioni di alcun genere a favore delle regioni. E', pertanto, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione l'art. 125 del D.L. del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, che stabilisce la pena dell'ammenda fino a lire 5.000 per le trasgressioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.
Il principio della esclusiva appartenenza allo Stato della potesta' normativa penale non puo' subire limitazioni di alcun genere a favore delle regioni. E', pertanto, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione l'art. 125 del D.L. del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, che stabilisce la pena dell'ammenda fino a lire 5.000 per le trasgressioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte