Sentenza 90/1962 (ECLI:IT:COST:1962:90)
Massima numero 1617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
12/11/1962; Decisione del
12/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1616
Titolo
SENT. 90/62 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - RISERVA DI LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 25 - SI RIFERISCE ALLA LEGGE DELLO STATO.
SENT. 90/62 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - RISERVA DI LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 25 - SI RIFERISCE ALLA LEGGE DELLO STATO.
Testo
La disposizione del secondo comma dell'art. 25 Cost., in virtu' della quale nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, va interpretata nel senso che per legge debba intendersi, in tale disposizione, soltanto la legge dello Stato. V. Sent. 21/57
La disposizione del secondo comma dell'art. 25 Cost., in virtu' della quale nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, va interpretata nel senso che per legge debba intendersi, in tale disposizione, soltanto la legge dello Stato. V. Sent. 21/57
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte