Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA - Rinvio "improprio" a fonte già in vigore - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania e della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Tardività del ricorso - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate inammissibili, per tardività, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse dalle Regioni Toscana e Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost. L’art. 10, comma 2, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, rinviando all’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, fa salvo un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA. Le ricorrenti contestano l’aver spostato al 2027 l’attuazione dell’art. 119, terzo comma, Cost.; al contrario, la disposizione impugnata non ha la funzione di “ripetere” o “novare” l’art. 15, ma, mediante un rinvio “improprio”, semplicemente di chiarire la sua permanente applicabilità. Per contestare il rinvio nell’attuazione del fondo perequativo, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la citata disposizione del 2022. (Precedenti: S. 154/1995 - mass. 21388; S. 997/1988 - mass. 23379; S. 304/1986 - mass. 12096).