Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626


Titolo
SENT. 92/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SINDACATO DELLA CORTE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - INDAGINE SE L'ORGANO GIURISDIZIONALE FOSSE INVESTITO O MENO DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine riguardo alla giurisdizione del giudice a quo, sulla controversia sottoposta al suo esame, quando sia fuori contestazione il carattere giurisdizionale dell'organo da cui proviene l'ordinanza di rinvio e dell'attivita' da esso svolta nel procedimento nel quale l'ordinanza e' stata pronunziata, e sia altresi' fuori contestazione che l'organo giudicante ha, in linea generale, secondo l'ordinamento, il potere di emettere una pronuncia, quali che siano le particolari eccezioni sollevate in relazione al giudizio a quo, anche se concernenti la giurisdizione. (Nella specie si era eccepito, che la deliberazione del rinvio alla Corte costituzionale avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente come atto giurisdizionale perche' proveniente da organo non piu' investito della controversia. Cfr.: 65/62 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23