Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
13/11/1962; Decisione del
13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 92/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 92/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Le norme di un regolamento di esecuzione non hanno forza di legge e quindi sono sottratte al sindacato della Corte. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41, 42 e 160 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (regolamento di esecuzione della legge comunale provinciale).
Le norme di un regolamento di esecuzione non hanno forza di legge e quindi sono sottratte al sindacato della Corte. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41, 42 e 160 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (regolamento di esecuzione della legge comunale provinciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte