Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1619  1620  1622  1623  1624  1625  1626


Titolo
SENT. 92/62 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO DI MERITO PROSPETTATA SOTTO IL PROFILO DELL'OPPORTUNITA' - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionali in via incidentale, la Corte non puo' esaminare questioni che risultano del tutto estranee al giudizio di merito e siano prospettate nel provvedimento di rinvio solo sotto il profilo dell'opportunita'. (Nella specie era stata sollevata nella deliberazione di rinvio del consiglio comunale in sede giurisdizionale, perche' ritenuta rilevante in un eventuale giudizio di appello, la questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 1 e 2 del d.l. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 1-5 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuiscono funzioni giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa in materia elettorale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23