Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1619  1620  1621  1623  1624  1625  1626


Titolo
SENT. 92/62 D. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136 - CARATTERE INNOVATIVO ALLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 102, comma secondo, Cost. vieta l'introduzione di altre giurisdizioni speciali, e tali non possono considerarsi quelle che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto cosi' come erano prima e quali sarebbero state senza di esse. La legge 23 marzo 1956, n. 136, di cui gli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sono una riproduzione letterale, non ha affatto modificato neppure in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei consigli comunali, introducendo norme nuove, perche' l'obbligo della decisione entro i due mesi e l'impugnabilita' presso lo stesso consiglio comunale delle decisioni adottate erano previsti anche dal d.l.lgt. n. 1 del 1946 (artt. 54, comma quarto, e 55, comma terzo), ed il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla G.P.A., benche' non dichiarato, era implicito nello stesso d.l.lgt. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che attribuiscono potesta' giurisdizionale ai consigli comunali in materia elettorale, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. V. sent. n. 42/1961; ord. n. 11/1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte