Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1619  1620  1621  1622  1624  1625  1626


Titolo
SENT. 92/62 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - DISP. VI TRANS. - INTERPRETAZIONE - SOPPRESSIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREESISTENTI - ESCLUSIONE - REVISIONE - TERMINE QUINQUINNALE - CARATTERE ORDINATORIO E NON PERENTORIO - MANCATA REVISIONE - MOTIVO DI INCOSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE.

Testo
L'assemblea costituente, dettando la disposizione transitoria VI della Costituzione, non ha inteso sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti, ma solo sottoporle a revisione, il che comporta una delicata scelta fra la soppressione pura e semplice e la trasformazione, affidata esclusivamente al Parlamento e da compiersi entro il termine, peraltro di carattere non perentorio, di un quinquennio. Pertanto, la mancata revisione di una giurisdizione speciale ad opera di legge emessa posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, non e' materia di giudizio di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte