Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
13/11/1962; Decisione del
13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 92/62 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIURISDIZIONE SPECIALI - ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - CONTRASTO CON L'ART. 102 COST. IN RELAZIONE ALLA NATURA, FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ESCLUSIONE.
SENT. 92/62 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIURISDIZIONE SPECIALI - ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - CONTRASTO CON L'ART. 102 COST. IN RELAZIONE ALLA NATURA, FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 102 Cost. si riferisce soltanto alla magistratura ordinaria ed alle sezioni specializzate, per cui non rileva che i consigli comunali, pur giudicando in materia elettorale in nome del popolo, e facendo quindi parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statuali in senso stretto. Inoltre, le norme dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia l'art. 102, primo comma) che stabiliscono che i collegi giudiziari devono essere collegi perfetti - tali cioe' che non possano formarsi senza la partecipazione di tutti i componenti - non riguardano i collegi delle preesistenti giurisdizioni speciali. Neppure e' esatto che nelle preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche vi e' appunto la particolare composizione del collegio, alcuni dei componenti debbono essere magistrati ordinari, richiedendosi la partecipazione di magistrati togati solo per la formazione delle sezioni specializzate. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, che attribuiscono ai consigli comunali giurisdizione in materia di contenzioso elettorale, per quanto attiene alla natura, formazione e composizione del collegio giudicante.
L'art. 102 Cost. si riferisce soltanto alla magistratura ordinaria ed alle sezioni specializzate, per cui non rileva che i consigli comunali, pur giudicando in materia elettorale in nome del popolo, e facendo quindi parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statuali in senso stretto. Inoltre, le norme dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia l'art. 102, primo comma) che stabiliscono che i collegi giudiziari devono essere collegi perfetti - tali cioe' che non possano formarsi senza la partecipazione di tutti i componenti - non riguardano i collegi delle preesistenti giurisdizioni speciali. Neppure e' esatto che nelle preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche vi e' appunto la particolare composizione del collegio, alcuni dei componenti debbono essere magistrati ordinari, richiedendosi la partecipazione di magistrati togati solo per la formazione delle sezioni specializzate. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, che attribuiscono ai consigli comunali giurisdizione in materia di contenzioso elettorale, per quanto attiene alla natura, formazione e composizione del collegio giudicante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte