Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1626


Titolo
SENT. 92/62 G. COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI - DISP. TRANS. VI - GIURISDIZIONI SPECIALI - DEBBONO ANCH'ESSE GARANTIRE IL DIRITTO DI DIFESA, L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICANTE - PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERI SOLO AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, MA AVENTI CONOSCENZA DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
Anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono essere garantiti il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante. Nel giudizio che si svolge in materia elettorale presso i Consigli comunali il diritto di difesa non e' compromesso dato che tutti i consiglieri, anche se sopraggiungono solo al momento della votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti che sono consacrate unicamente negli scritti difensivi depositati e conoscibili in epoca anteriore a quella della decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte