Sentenza 92/1962 (ECLI:IT:COST:1962:92)
Massima numero 1626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
13/11/1962; Decisione del
13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 92/62 H. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - GIURISDIZIONI SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - ASSERITA MANCANZA DI TALI CARATTERI NEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE, SIA SE RIFERITA AI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI O POTERI, SIA SE RIFERITA AGLI INTERESSI DEDOTTI NEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 92/62 H. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - GIURISDIZIONI SPECIALI - INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' - ASSERITA MANCANZA DI TALI CARATTERI NEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE, SIA SE RIFERITA AI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI O POTERI, SIA SE RIFERITA AGLI INTERESSI DEDOTTI NEL GIUDIZIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La funzione giurisdizionale e' contrassegnata dall'indipendenza ed imparzialita' dell'organo giudicante, cioe' della mancanza di sottoposizione ad altro organo o potere ed assenza di condizionamenti da parte degli interessi dedotti nel giudizio. Tali caratteri, richiesti da specifiche norme costituzionali, sono ravvisabili nei consigli comunali in sede giurisdizionale, in quanto il controllo cui e' sottoposta la loro attivita' amministrativa non implica ne' rapporto gerarchico, ne' soggezione formale o sostanziale, ed anzi il libero esercizio della potesta' giurisdizionale e' garantito proprio dall'autonomia di cui fruiscono gli enti locali. Ed anche sotto l'aspetto dell'imparzialita' solo apparentemente il consiglio comunale si presenta come giudice in causa propria, in quanto il singolo consigliere la cui elezione venga impugnata non puo' partecipare alla decisione e qualora si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali, il consiglio piu' che giudicare di un proprio interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente giudica della legittimita' della sua composizione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sul contenzioso elettorale dei consigli comunali, per preteso contrasto con gli artt. 104 e 130 Cost.
La funzione giurisdizionale e' contrassegnata dall'indipendenza ed imparzialita' dell'organo giudicante, cioe' della mancanza di sottoposizione ad altro organo o potere ed assenza di condizionamenti da parte degli interessi dedotti nel giudizio. Tali caratteri, richiesti da specifiche norme costituzionali, sono ravvisabili nei consigli comunali in sede giurisdizionale, in quanto il controllo cui e' sottoposta la loro attivita' amministrativa non implica ne' rapporto gerarchico, ne' soggezione formale o sostanziale, ed anzi il libero esercizio della potesta' giurisdizionale e' garantito proprio dall'autonomia di cui fruiscono gli enti locali. Ed anche sotto l'aspetto dell'imparzialita' solo apparentemente il consiglio comunale si presenta come giudice in causa propria, in quanto il singolo consigliere la cui elezione venga impugnata non puo' partecipare alla decisione e qualora si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali, il consiglio piu' che giudicare di un proprio interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente giudica della legittimita' della sua composizione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sul contenzioso elettorale dei consigli comunali, per preteso contrasto con gli artt. 104 e 130 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte