Sentenza 93/1962 (ECLI:IT:COST:1962:93)
Massima numero 1627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1628


Titolo
SENT. 93/62 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18 - MISURA E DECORRENZA DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - INCONGRUITA' DEL TERMINE CONSIDERATO IL SUO CARATTERE PERENTORIO - INSUSSISTENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), che stabilisce in quindici giorni il termine per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ne fissa la decorrenza del giorno dell'affissione dell'estratto della sentenza alla porta esterna del tribunale, non contrasta con il diritto alla difesa in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione. Infatti, l'ipotesi che taluno degli interessati o il fallito possa venire a trovarsi nella condizione di ignorare per un tempo anche lungo la pronuncia della sentenza di fallimento, deve considerarsi del tutto rara ed eccezionale, resa possibile dal concorso di una notevole dose di indifferenza e negligenza dell'interessato, ed e', comunque, inerente al carattere essenziale di quelle crisi di impresa, che trovano rimedio nel fallimento e negli altri procedimenti concorsuali, e sono contraddistinte dalla presunzione dell'esistenza di una serie di creditori non determinata ne' quanto al numero ne' quanto alla identita' di essi. In relazione a tale carattere, vale anche per la procedura fallimentare la notificazione mediante pubblici proclami e, d'altro canto, sono predisposte per la sentenza dichiarativa di fallimento, oltre all'affissione per estratto alla porta esterna del tribunale, le altre forme di pubblicita' indicate nell'art. 17 del cit. R. Decreto. Per quanto, in particolare, riguarda l'imprenditore, il fatto che la legge prevede che il debitore sia sentito prima della dichiarazione del fallimento, nonche' l'apposizione dei sigilli che deve seguire immediatamente tale dichiarazione, praticamente escludono che un'impresa venga assoggettata al fallimento senza che ne abbiano alcun sospetto ne' il titolare ne' alcuno dei collaboratori e dipendenti di lui, tenuti ad informarlo di quanto avviene in sua assenza per elementare dovere di ufficio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte