Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Attestazione relativa alla mancata applicazione medio tempore della disposizione abrogata - Trasmissione mediante il servizio postale, anziché mediante deposito in cancelleria - Esclusione dei requisiti per la cessazione della materia del contendere.
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 14, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. L'attestazione della Regione resistente, relativa alla mancata applicazione medio tempore della disposizione abrogata, è stata trasmessa a mezzo posta in prossimità della data dell'udienza pubblica, anziché tramite deposito in cancelleria. La modalità di deposito per il tramite del servizio postale - ammessa per il ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - non può tuttavia essere estesa alle memorie illustrative da depositare in vista dell'udienza di discussione poiché, se effettuata l'ultimo giorno utile (o in uno degli ultimi giorni utili), rende probabile la circostanza che la controparte non possa usufruire per intero del termine di venti giorni, previsto dall'art. 10 delle Norme integrative anche a garanzia del corretto dispiegarsi del contraddittorio.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le disposizioni censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso ed è necessario che tali disposizioni, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedenti citati: sentenza n. 180 del 2019).