Ordinanza 103/1962 (ECLI:IT:COST:1962:103)
Massima numero 1640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
15/11/1962; Decisione del
15/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 103/62. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 9 - INEFFICACIA DELLE MARCHE ASSICURATIVE CHE SI RIFERISCONO A PERIODI DI PAGA ANTERIORI DI OLTRE CINQUE ANNI ALLA DATA DELLA RICONSEGNA DELLE TESSERE ASSICURATIVE ALL'I.N.P.S. - ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
ORD. 103/62. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 9 - INEFFICACIA DELLE MARCHE ASSICURATIVE CHE SI RIFERISCONO A PERIODI DI PAGA ANTERIORI DI OLTRE CINQUE ANNI ALLA DATA DELLA RICONSEGNA DELLE TESSERE ASSICURATIVE ALL'I.N.P.S. - ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che sanciva la inefficacia delle marche assicurative relative a periodi di paga di oltre cinque anni anteriori alla data di riconsegna delle tessere all'I.N.P.S.). V. sent. n. 38/1962.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che sanciva la inefficacia delle marche assicurative relative a periodi di paga di oltre cinque anni anteriori alla data di riconsegna delle tessere all'I.N.P.S.). V. sent. n. 38/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte