Ordinanza 104/1962 (ECLI:IT:COST:1962:104)
Massima numero 1641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
15/11/1962; Decisione del
15/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1642
Titolo
ORD. 104/62 A. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - REGISTRO (IMPOSTA DI) - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 149 - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
ORD. 104/62 A. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - REGISTRO (IMPOSTA DI) - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 149 - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte