Ordinanza 104/1962 (ECLI:IT:COST:1962:104)
Massima numero 1642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
15/11/1962; Decisione del
15/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1641
Titolo
ORD. 104/62 B. TRIBUTI IN GENERE - REGISTRO (IMPOSTA DI) - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 145 - SOSPENSIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI SOLTANTO IN ALCUNI CASI DI OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 104/62 B. TRIBUTI IN GENERE - REGISTRO (IMPOSTA DI) - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 145 - SOSPENSIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI SOLTANTO IN ALCUNI CASI DI OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga adotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. - dell'art. 145, comma terzo, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento solo in alcuni casi espressamente indicati, riaffermando cosi' il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, cui e' del tutto estranea la regola del "solve et repete"). V. Sent. n. 86/1962.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga adotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. - dell'art. 145, comma terzo, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento solo in alcuni casi espressamente indicati, riaffermando cosi' il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, cui e' del tutto estranea la regola del "solve et repete"). V. Sent. n. 86/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte