Sentenza 106/1962 (ECLI:IT:COST:1962:106)
Massima numero 1644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 19/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DELLA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELEGATA.
SENT. 106/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DELLA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELEGATA.
Testo
La valutazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione della controversia principale rientra nella competenza del giudice a quo. ("Tuttavia - si afferma nella sentenza - nel caso presente, si puo' notare, anche perche' cio' giova ad una migliore definizione delle questioni sottoposte a questa Corte, che, in primo luogo la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, viene direttamente in questione con l'art. 8, che contiene la norma sanzionatrice per l'inosservanza delle clausole contenute nei decreti delegati e che, in secondo luogo, il nesso, il quale lega la legge di delegazione a quella delegata e l'una e l'altra al precetto contenuto nell'art. 76 Cost.) e' tale che l'esame contenuto nell'art. 76 Cost.) e' tale che l'esame della legittimita' della legge di delegazione, della quale si assume l'incostituzionalita', e' pregiudiziale a quello della legge delegata, che com'e' evidente, non potrebbe trovare applicazione se la fonte, da cui trae la sua efficacia normativa, fosse costituzionalmente illegittima.)
La valutazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione della controversia principale rientra nella competenza del giudice a quo. ("Tuttavia - si afferma nella sentenza - nel caso presente, si puo' notare, anche perche' cio' giova ad una migliore definizione delle questioni sottoposte a questa Corte, che, in primo luogo la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, viene direttamente in questione con l'art. 8, che contiene la norma sanzionatrice per l'inosservanza delle clausole contenute nei decreti delegati e che, in secondo luogo, il nesso, il quale lega la legge di delegazione a quella delegata e l'una e l'altra al precetto contenuto nell'art. 76 Cost.) e' tale che l'esame contenuto nell'art. 76 Cost.) e' tale che l'esame della legittimita' della legge di delegazione, della quale si assume l'incostituzionalita', e' pregiudiziale a quello della legge delegata, che com'e' evidente, non potrebbe trovare applicazione se la fonte, da cui trae la sua efficacia normativa, fosse costituzionalmente illegittima.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23