Sentenza 106/1962 (ECLI:IT:COST:1962:106)
Massima numero 1645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 19/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/62 B. SINDACATO - COSTITUZIONE, ART. 39, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE - NON CONTIENE UNA RISERVA, NORMATIVA O CONTRATTUALE, IN FAVORE DEI SINDACATI PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO - OBBLIGO DEL LEGISLATORE DI EMANARE NORME CHE DIRETTAMENTE O MEDIATAMENTE INCIDANO NEL CAMPO DEI RAPPORTI DI LAVORO, DESUMIBILI DA ALTRE NORME COSTITUZIONALI - LIMITI ALL'ATTIVITA' LEGISLATIVA FISSATI PER LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - ATTUAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI E CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' SEGNATE NEI VARI SETTORI DALLA COSTITUZIONE - LIMITE DERIVANTE DALLA NECESSITA' DI NON SACRIFICARE ALTRI PRECETTI ED ALTRE FINALITA' - RISPETTO DELL'ARMONICA UNITA' DEL SISTEMA POSTO DALLA COSTITUZIONE.
SENT. 106/62 B. SINDACATO - COSTITUZIONE, ART. 39, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE - NON CONTIENE UNA RISERVA, NORMATIVA O CONTRATTUALE, IN FAVORE DEI SINDACATI PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO - OBBLIGO DEL LEGISLATORE DI EMANARE NORME CHE DIRETTAMENTE O MEDIATAMENTE INCIDANO NEL CAMPO DEI RAPPORTI DI LAVORO, DESUMIBILI DA ALTRE NORME COSTITUZIONALI - LIMITI ALL'ATTIVITA' LEGISLATIVA FISSATI PER LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - ATTUAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI E CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' SEGNATE NEI VARI SETTORI DALLA COSTITUZIONE - LIMITE DERIVANTE DALLA NECESSITA' DI NON SACRIFICARE ALTRI PRECETTI ED ALTRE FINALITA' - RISPETTO DELL'ARMONICA UNITA' DEL SISTEMA POSTO DALLA COSTITUZIONE.
Testo
La Corte non ritiene fondata la tesi, secondo la quale l'art. 39 contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta, segnatamente se enunciata in termini cosi' ampi, contrasterebbe con le norme contenute, ad esempio, nell'art. 3, secondo comma, nell'art. 35, primo, secondo e terzo comma, nell'art. 36, e nell'art. 37 della Costituzione, le quali - al fine di tutelare la dignita' personale del lavoratore e il lavoro in qualsiasi forma o da chiunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa -, non soltanto consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro: tanto piu' facilmente quanto piu' ampia e' la nozione che la societa' contemporanea si e' costruita dei rapporti di lavoro e che la Costituzione e la legislazione hanno accolta. Tuttavia, in codesti suoi interventi il legislatore non puo' agire senza l'osservanza di limiti che la Costituzione medesima ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base. Pertanto, l'attivita' legislativa deve svolgersi, in questo e negli altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali e il conseguimento delle finalita' segnate, in questo settore, dalla Costituzione, non avvengano col sacrificio di altri precetti e di altre finalita', ma nel rispetto dell'armonica unita' del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica. Senonche', la Corte non puo' ignorare che le forme e il procedimento previsti dalle norme costituzionali non sono ancora applicabili. La Corte non deve ricercare i motivi di questa inadempienza costituzionale, ma non puo' non prendere atto della carenza legislativa che ne deriva e delle conseguenze che essa provoca nel campo dei rapporti di lavoro. In questa situazione la legge impugnata assume il significato e compie le funzioni di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parita' di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. In questo senso, e soltanto in questo senso, puo' ritenersi fondata la osservazione che con la legge impugnata non si sia voluto dare attuazione al sistema previsto dall'art. 39 della Costituzione, del quale, anzi, si puo' aggiungere, si presuppone imminente l'attuazione. Del che pare conferma la norma contenuta nell'art. 7, secondo comma, che limita l'efficacia delle norme delegate fino al momento in cui non siano intervenuti accordi e contratti validi per tutti gli appartenenti alla categoria: sicche' si puo' dire che la legge miri a collegare il regime dei contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia generale, a mezzo di un regolamento transitorio: circostanza che la pone al riparo dal controllo con l'art. 39 della Costituzione.
La Corte non ritiene fondata la tesi, secondo la quale l'art. 39 contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta, segnatamente se enunciata in termini cosi' ampi, contrasterebbe con le norme contenute, ad esempio, nell'art. 3, secondo comma, nell'art. 35, primo, secondo e terzo comma, nell'art. 36, e nell'art. 37 della Costituzione, le quali - al fine di tutelare la dignita' personale del lavoratore e il lavoro in qualsiasi forma o da chiunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa -, non soltanto consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro: tanto piu' facilmente quanto piu' ampia e' la nozione che la societa' contemporanea si e' costruita dei rapporti di lavoro e che la Costituzione e la legislazione hanno accolta. Tuttavia, in codesti suoi interventi il legislatore non puo' agire senza l'osservanza di limiti che la Costituzione medesima ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base. Pertanto, l'attivita' legislativa deve svolgersi, in questo e negli altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali e il conseguimento delle finalita' segnate, in questo settore, dalla Costituzione, non avvengano col sacrificio di altri precetti e di altre finalita', ma nel rispetto dell'armonica unita' del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica. Senonche', la Corte non puo' ignorare che le forme e il procedimento previsti dalle norme costituzionali non sono ancora applicabili. La Corte non deve ricercare i motivi di questa inadempienza costituzionale, ma non puo' non prendere atto della carenza legislativa che ne deriva e delle conseguenze che essa provoca nel campo dei rapporti di lavoro. In questa situazione la legge impugnata assume il significato e compie le funzioni di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parita' di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. In questo senso, e soltanto in questo senso, puo' ritenersi fondata la osservazione che con la legge impugnata non si sia voluto dare attuazione al sistema previsto dall'art. 39 della Costituzione, del quale, anzi, si puo' aggiungere, si presuppone imminente l'attuazione. Del che pare conferma la norma contenuta nell'art. 7, secondo comma, che limita l'efficacia delle norme delegate fino al momento in cui non siano intervenuti accordi e contratti validi per tutti gli appartenenti alla categoria: sicche' si puo' dire che la legge miri a collegare il regime dei contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia generale, a mezzo di un regolamento transitorio: circostanza che la pone al riparo dal controllo con l'art. 39 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
co. 4
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 3
co. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte