Sentenza 106/1962 (ECLI:IT:COST:1962:106)
Massima numero 1646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  11/12/1962;  Decisione del  11/12/1962
Deposito del 19/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1644  1645  1647  1648  1649  1650


Titolo
SENT. 106/62 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' LEGISLATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO - LIMITE DESUMIBILE DALL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE. LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI - STANTE LA CARENZA LEGISLATIVA CONSEGUENTE ALLA MANCATA ATTUAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE, ASSUME IL SIGNIFICATO E COMPIE LA FUNZIONE DI UNA LEGGE TRANSITORIA, PROVVISORIA ED ECCEZIONALE - FINALITA' - NON COSTITUISCE ATTUAZIONE DELL'ART. 39 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I limiti che l'attivita' legislativa incontra in materia di rapporti di lavoro possono essere rintracciati in numerosi principi e norme della Costituzione, ma di essi non occorre fare in questa sede una compiuta rassegna, essendo sufficiente che la Corte indichi quelli che sorgono dall'art. 39, che le ordinanze di rinvio ritengono violate dalla legge impugnata (legge 14 luglio 1959, n. 741). L'art. 39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta' sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la liberta' delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformita' di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima. Ne' si puo' dire che la questione di costituzionalita' della legge 14 luglio 1959, n. 741, posta in questi termini, possa essere superata col richiamo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 36 della Costituzione. Al di la' della intitolazione della legge e delle intenzioni che il legislatore si e' attribuito, o che sono state attribuite al legislatore, vale la realta' delle norme contenute nella legge di delegazione e il modo col quale la delegazione e' stata esercitata: l'una e l'altra non lasciano dubbi sul fatto che la legge abbia inteso conferire o abbia in effetti conferito efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi economici con forme e procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 39 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte