Sentenza 106/1962 (ECLI:IT:COST:1962:106)
Massima numero 1647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 19/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/62 D. LAVORO - (RAPPORTO DI) LEGGE 1 OTTOBRE 1960, N. 1027, ART. 1: CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL POTERE DI EMANARE NORME UNIFORMI ALLE CLAUSOLE DEGLI ACCORDI ECONOMICI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI ENTRO I DIECI MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 741 DEL 1959 - OPERA UNA REITERAZIONE DELLA DELEGA TOGLIENDO ALLA LEGGE N. 741 I CARATTERI DELLA TRANSITORIETA' E DELL'ECCEZIONALITA' CHE CONSENTONO DI ESCLUDERE LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2.
SENT. 106/62 D. LAVORO - (RAPPORTO DI) LEGGE 1 OTTOBRE 1960, N. 1027, ART. 1: CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL POTERE DI EMANARE NORME UNIFORMI ALLE CLAUSOLE DEGLI ACCORDI ECONOMICI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI ENTRO I DIECI MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 741 DEL 1959 - OPERA UNA REITERAZIONE DELLA DELEGA TOGLIENDO ALLA LEGGE N. 741 I CARATTERI DELLA TRANSITORIETA' E DELL'ECCEZIONALITA' CHE CONSENTONO DI ESCLUDERE LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2.
Testo
Ma le medesime ragioni, che inducono la Corte a dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, impongono, viceversa, di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 1 ottobre 1960, n. 1027: piu' esattamente, dell'art. 1 di questa legge, il quale conferisce al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e di contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 741. Questa norma, infatti, estende il campo di applicazione della delega oltre la data del 3 ottobre 1959 e ne allarga l'efficacia agli accordi e ai contratti stipulati dopo questa data: E' da ritenere, infatti, che anche una sola reiterazione della delega (a tale riducendosi la proroga prevista dall'art. 1 della legge impugnata), toglie alla legge i caratteri della transitorieta' e dell'eccezionalita' che consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale (art. 39) e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo. La stessa cosa non si puo' dire del successivo art. 2, che, preso da se', si limita a prorogare di quindici mesi l'esercizio della delega, che pertanto il Governo dovra' esercitare soltanto con riferimento ai contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla prima legge di delegazione.
Ma le medesime ragioni, che inducono la Corte a dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, impongono, viceversa, di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 1 ottobre 1960, n. 1027: piu' esattamente, dell'art. 1 di questa legge, il quale conferisce al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e di contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 741. Questa norma, infatti, estende il campo di applicazione della delega oltre la data del 3 ottobre 1959 e ne allarga l'efficacia agli accordi e ai contratti stipulati dopo questa data: E' da ritenere, infatti, che anche una sola reiterazione della delega (a tale riducendosi la proroga prevista dall'art. 1 della legge impugnata), toglie alla legge i caratteri della transitorieta' e dell'eccezionalita' che consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale (art. 39) e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo. La stessa cosa non si puo' dire del successivo art. 2, che, preso da se', si limita a prorogare di quindici mesi l'esercizio della delega, che pertanto il Governo dovra' esercitare soltanto con riferimento ai contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla prima legge di delegazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte