Thema decidendum - Oggetto del giudizio principale - Esame delle competenze legislative assegnate alla resistente dallo Statuto speciale di autonomia - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente non ha omesso di confrontarsi con le competenze legislative che lo statuto speciale di autonomia riconosce alla Regione Siciliana, perché da un lato ha richiamato i limiti posti da esso all'esercizio della potestà legislativa regionale primaria nella materia di cui si tratta e, dall'altro, ha indicato puntualmente la disposizione del medesimo statuto attributiva alla resistente di una competenza legislativa concorrente nella materia "assunzione di pubblici servizi", escludendone implicitamente l'idoneità a giustificare l'emanazione della disposizione impugnata, motivando (sia pur succintamente) con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in tema di prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" su ogni altra attribuzione regionale.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo da essa introdotto, alle parti in cui assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie (c.d. "clausola di maggior favore"). Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio, pena l'inammissibilità del ricorso statale in parte qua. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2018, n. 109 del 2018, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015).