Sentenza 106/1962 (ECLI:IT:COST:1962:106)
Massima numero 1648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  11/12/1962;  Decisione del  11/12/1962
Deposito del 19/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1644  1645  1646  1647  1649  1650


Titolo
SENT. 106/62 E. (RAPPORTO DI) LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DELLA LEGGE DETERMINATE DALL'OGGETTO E DALLA PARTICOLARE FINALITA' DELLA DELEGA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non nega la Corte che l'oggetto e la particolare finalita' della delega abbiano indotto nella legge singolarita' che, a un primo esame, possono apparire in contrasto con le norme della Costituzione, ma ritiene anche che una considerazione piu' approfondita delle norme impugnate persuade che codeste peculiarita', mentre da un lato confermano il fine che il legislatore si e' prefisso, quello, vale a dire, di conferire efficacia generale agli accordi economici e ai contratti collettivi stipulati entro un certo termine, dall'altro non sono tali da trasformarsi in violazioni della Costituzione. Cosi' non si puo' dire che la delega si riferisca a un oggetto non definito, non potendosi qualificare tale quello di "emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti a una medesima categoria"; cosi', pure, non si puo' dire che manchino i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, dato che il Governo deve uniformarsi a "tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della.... legge". Del che e' riprova, come e' stato notato, il fatto che la censura, che cosi' si muove alla legge di delegazione, trapassa nell'altra, contraria e opposta, secondo la quale il legislatore delegato troverebbe nell'esercizio della delegazione limitazioni tali da escludere del tutto una sua attivita' discrezionale. Le due censure finiscono cosi' per eliminarsi a vicenda: ma com'e' infondata la prima, cosi' non pare fondata la seconda. La limitazione rigorosa dei poteri del legislatore delegato si giustifica con le finalita' della delega e non e' tale, ad ogni modo, da costituire una violazione dell'art. 76 della Costituzione, che impone al legislatore di non delegare i suoi poteri se non con limiti precisi e che, pertanto, non si puo' ritenere violato se queste condizioni e questi limiti siano posti con molto rigore. Stabilire qual'e' il punto nel quale codesto rigore e' tale da escludere affatto che si sia in presenza di una delega e' quanto mai difficile e ad ogni modo non puo' riflettersi sulla legittimita' delle norme di delegazione il modo col quale il legislatore delegato abbia esercitato la delegazione, e che sia, in ipotesi, tale da precludere ogni margine di attivita' libera.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte