Sentenza 106/1962 (ECLI:IT:COST:1962:106)
Massima numero 1649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 19/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/62 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 5: DIVIETO PER LE NORME DELEGATE DI ESSERE IN CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE - OPERA AL DI FUORI DELLA DELEGA, MA DIRETTAMENTE SUI CONTRATTI AI QUALI IL GOVERNO DEVE CONFORMARE LE PROPRIE NORME - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO AD ACCERTARE VOLTA PER VOLTA SE SUSSISTA IAL CONTRASTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CON LE NORME IMPERATIVE DI LEGGE E, IN CASO AFFERMATIVO, DI DISAPPLICARLE.
SENT. 106/62 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 5: DIVIETO PER LE NORME DELEGATE DI ESSERE IN CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE - OPERA AL DI FUORI DELLA DELEGA, MA DIRETTAMENTE SUI CONTRATTI AI QUALI IL GOVERNO DEVE CONFORMARE LE PROPRIE NORME - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO AD ACCERTARE VOLTA PER VOLTA SE SUSSISTA IAL CONTRASTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CON LE NORME IMPERATIVE DI LEGGE E, IN CASO AFFERMATIVO, DI DISAPPLICARLE.
Testo
Non sono da accogliere le censure mosse all'art. 5 della legge di delegazione del 14 luglio 1959, n. 741, secondo il quale le norme delegate non possono essere in contrasto con norme imperative di legge. Si sostiene che una norma siffatta conferirebbe al Governo il potere di emanare norme di efficacia inferiore a quelle aventi forza di legge e di creare cosi', con violazione dell'art. 77 della Costituzione, norme di efficacia particolare o, come si e' detto, norme di legge affievolite, che si porrebbero nella gerarchia delle fonti al di sotto delle norme della legge ordinaria. La tesi non e' fondata. Occorre tenere presente il fine che il legislatore ha perseguito con la delega, quello cioe' di conferire transitoriamente efficacia generale ai contratti collettivi. Codesto conferimento non vuole alterare o modificare l'efficacia propria delle clausole dei contratti collettivi, non vuole cioe' che le clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge. Nell'operare in una materia istituzionalmente riservata all'autonomia collettiva professionale, il legislatore si e' proposto di rispettare il piu' possibile codesta autonomia, assumendo a contenuto delle norme il contenuto dei contratti collettivi e degli accordi economici e nei limiti in cui questi possono acquistare efficacia generale nel sistema tradizionale della contrattazione collettiva. Percio' l'art. 5 si pone fuori dei confini della delega, non ne rappresenta un limite. Esso agisce direttamente sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme, non ha come destinatario il Governo. Si potrebbe dire, in un certo senso, che esso e' logicamente anteriore alla delega. Dal che consegue che, qualora le clausole siano comprese nei decreti delegati, la loro inserzione si deve ritenere inoperante e incapace percio' di conferire ad esso forza di legge; e pertanto non puo' essere configurata quale vizio della legge delegata, cioe' quale eccesso di delega. Ne consegue che spetta al giudice ordinario di accertare volta per volta se sussista il contrasto di queste clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.
Non sono da accogliere le censure mosse all'art. 5 della legge di delegazione del 14 luglio 1959, n. 741, secondo il quale le norme delegate non possono essere in contrasto con norme imperative di legge. Si sostiene che una norma siffatta conferirebbe al Governo il potere di emanare norme di efficacia inferiore a quelle aventi forza di legge e di creare cosi', con violazione dell'art. 77 della Costituzione, norme di efficacia particolare o, come si e' detto, norme di legge affievolite, che si porrebbero nella gerarchia delle fonti al di sotto delle norme della legge ordinaria. La tesi non e' fondata. Occorre tenere presente il fine che il legislatore ha perseguito con la delega, quello cioe' di conferire transitoriamente efficacia generale ai contratti collettivi. Codesto conferimento non vuole alterare o modificare l'efficacia propria delle clausole dei contratti collettivi, non vuole cioe' che le clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge. Nell'operare in una materia istituzionalmente riservata all'autonomia collettiva professionale, il legislatore si e' proposto di rispettare il piu' possibile codesta autonomia, assumendo a contenuto delle norme il contenuto dei contratti collettivi e degli accordi economici e nei limiti in cui questi possono acquistare efficacia generale nel sistema tradizionale della contrattazione collettiva. Percio' l'art. 5 si pone fuori dei confini della delega, non ne rappresenta un limite. Esso agisce direttamente sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme, non ha come destinatario il Governo. Si potrebbe dire, in un certo senso, che esso e' logicamente anteriore alla delega. Dal che consegue che, qualora le clausole siano comprese nei decreti delegati, la loro inserzione si deve ritenere inoperante e incapace percio' di conferire ad esso forza di legge; e pertanto non puo' essere configurata quale vizio della legge delegata, cioe' quale eccesso di delega. Ne consegue che spetta al giudice ordinario di accertare volta per volta se sussista il contrasto di queste clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte