Sentenza 107/1962 (ECLI:IT:COST:1962:107)
Massima numero 1651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 107/62. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741 ("ERGA OMNES") - CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CONTRASTO CON LE NORME IMPERATIVE DI LEGGE - NON OPERATIVITA' DELLA DELEGA NEI LORO CONFRONTI - NATURA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ANCHE SE COMPAIANO NEI DECRETI LEGISLATIVI CHE DANNO ATTUAZIONE ALLA DELEGAZIONE - ACCERTAMENTO DEL LORO CONTRASTO CON LE NORME IMPERATIVE DI LEGGE E CON DECRETI COSTITUZIONALI - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959, ART. 55, DEGLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA EDILIZIA, RECEPITO NEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032.
SENT. 107/62. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741 ("ERGA OMNES") - CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CONTRASTO CON LE NORME IMPERATIVE DI LEGGE - NON OPERATIVITA' DELLA DELEGA NEI LORO CONFRONTI - NATURA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ANCHE SE COMPAIANO NEI DECRETI LEGISLATIVI CHE DANNO ATTUAZIONE ALLA DELEGAZIONE - ACCERTAMENTO DEL LORO CONTRASTO CON LE NORME IMPERATIVE DI LEGGE E CON DECRETI COSTITUZIONALI - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959, ART. 55, DEGLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA EDILIZIA, RECEPITO NEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032.
Testo
La Corte con sentenza n. 106 del 1962 ha deciso che la legge 14 luglio 1959, n. 741, non ha inteso conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme delegate, alle clausole contrattuali che siano in contrasto con norme imperative di legge, e ha chiarito che in confronto a queste la delega si deve considerare inoperante; ha aggiunto che anche nell'ipotesi in cui clausole di questo genere compaiono nei decreti legislativi, che danno attuazione alla delegazione, esse si devono tuttavia considerare come clausole contrattuali e che percio' spetta al giudice ordinario stabilire se sussista o non l'asserito contrasto tra le clausole stesse e le norme imperative di legge e decidere la controversia sulla base dei risultati di codesto accertamento. (Nella specie, deve pertanto, il Pretore di S. Cipriano Piacentino risolvere la questione se la clausola contenuta nell'art. 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia sia, oppure non, in contrasto con norme imperative di legge e, a maggior ragione, come egli sospetta, con precetti costituzionali, e, in caso affermativo, disattenderla nella controversia della quale e' giudice. Con la conseguenza che la Corte deve dichiarare l'inammissibilita' della questione proposta).
La Corte con sentenza n. 106 del 1962 ha deciso che la legge 14 luglio 1959, n. 741, non ha inteso conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme delegate, alle clausole contrattuali che siano in contrasto con norme imperative di legge, e ha chiarito che in confronto a queste la delega si deve considerare inoperante; ha aggiunto che anche nell'ipotesi in cui clausole di questo genere compaiono nei decreti legislativi, che danno attuazione alla delegazione, esse si devono tuttavia considerare come clausole contrattuali e che percio' spetta al giudice ordinario stabilire se sussista o non l'asserito contrasto tra le clausole stesse e le norme imperative di legge e decidere la controversia sulla base dei risultati di codesto accertamento. (Nella specie, deve pertanto, il Pretore di S. Cipriano Piacentino risolvere la questione se la clausola contenuta nell'art. 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia sia, oppure non, in contrasto con norme imperative di legge e, a maggior ragione, come egli sospetta, con precetti costituzionali, e, in caso affermativo, disattenderla nella controversia della quale e' giudice. Con la conseguenza che la Corte deve dichiarare l'inammissibilita' della questione proposta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte