Sentenza 108/1962 (ECLI:IT:COST:1962:108)
Massima numero 1652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/62 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - COMPOSIZIONE - LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094, ART. 5: PREVALENZA NUMERICA NELLA FASE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DEGLI ESPERTI SUI GIUDICI TOGATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 108/62 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - COMPOSIZIONE - LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094, ART. 5: PREVALENZA NUMERICA NELLA FASE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DEGLI ESPERTI SUI GIUDICI TOGATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Quando non sono addotti motivi nuovi a sostegno dell'eccezione di incostituzionalita' che investe una questione su cui la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, ne' l'eccezione stessa e' prospettata sotto profili nuovi prima non considerati, non vi e' ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia. (La massima si riferisce alla questione di legittimita' costituzionale delle norme istitutive delle sezioni specializzate agrarie sotto il profilo della proporzione numerica fra le due categorie di membri componente il collegio, decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 76 del 1961).
Quando non sono addotti motivi nuovi a sostegno dell'eccezione di incostituzionalita' che investe una questione su cui la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, ne' l'eccezione stessa e' prospettata sotto profili nuovi prima non considerati, non vi e' ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia. (La massima si riferisce alla questione di legittimita' costituzionale delle norme istitutive delle sezioni specializzate agrarie sotto il profilo della proporzione numerica fra le due categorie di membri componente il collegio, decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 76 del 1961).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte