Sentenza 108/1962 (ECLI:IT:COST:1962:108)
Massima numero 1653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/12/1962;  Decisione del  11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1652  1654  1655  1656  1657  1658  1659  1660


Titolo
SENT. 108/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA DEL CHIESTO AL PRONUNCIATO - RIFERIMENTO NELLA ORDINANZA DI RINVIO, NON SOLO AGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CHE SI ASSUMONO VIOLATI, MA AL COMPLESSIVO TESTO DELL'ORDINANZA - OGGETTO UNIVOCAMENTE RISULTANTE DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'accertamento dei limiti entro cui e' da contenere il giudizio della Corte Costituzionale, necessario al rispetto del principio della corrispondenza del "chiesto" al "pronunciato", deve essere compiuto con riguardo non solo agli articoli della Costituzione che si assumono violati ma anche al complessivo testo dell'ordinanza di rinvio, sicche' il principio predetto non e' violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia l'oggetto della questione proposta. (Nella specie, denunziata la illegittimita' costituzionale delle norme istitutive delle Sezioni Specializzate Agrarie, la Corte ha esteso il proprio esame al profilo relativo al difetto di determinazione delle condizioni necessarie ad assicurare il possesso da parte degli esperti dei requisiti di idoneita' e indipendenza, nonostante fosse stato richiamato il solo art. 102 e non anche l'art. 108 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0