Sentenza 108/1962 (ECLI:IT:COST:1962:108)
Massima numero 1656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/62 E. SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - SOTTOSPECIE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - REQUISITI RICHIESTI PER I MEMBRI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA.
SENT. 108/62 E. SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - SOTTOSPECIE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - REQUISITI RICHIESTI PER I MEMBRI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA.
Testo
Le sezioni specializzate, istituite presso gli organi giudiziari ordinari, per corrispondere all'intento che mosse il costituente, debbono essere configurate non gia' come un istituto intermedio fra le soppresse giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensi' come sottospecie di quest'ultima, con la conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalita' idonee al accostarle, per quanto possibile, ad essa. Tuttavia per gli estranei alla magistratura non sono da richiedere requisiti analoghi a quelli prescritti per gli appartenenti a quest'ultima, giacche' se cosi' fosse, resterebbe frustata la stessa ratio che ebbe ad ispirare l'istituto delle sezioni specializzate, consistenti, nell'assicurare ad esse - data la specialita' della materia affidata alla loro competenza - il contributo che si pensa possa provenire da coloro che, pur mancando di cognizioni giuridiche, siano tuttavia in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio adeguare nell'esercizio dell'attivita' decisoria l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo. In questo senso deve interpretarsi l'eliminazione del testo della Costituzione dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario" che era contenuto nel progetto a proposito dell'organizzazione delle sezioni specializzate. Nell'istituire le Sezioni specializzate la legge non puo' invece dispensarsi da una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti dai quali possa presumersi il possesso da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario di quella idoneita' richiesta dall'art. 102 (idoneita' da intendere come variabile con il variare della materia oggetto della competenza di ciascun tipo di sezione), quanto di un minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti quella posizione super partes, che e' attributo connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale e che si concreta appunto nel requisito dell'indipendenza, richiesto testualmente, proprio per tale personale estraneo alla magistratura, dall'art. 108.
Le sezioni specializzate, istituite presso gli organi giudiziari ordinari, per corrispondere all'intento che mosse il costituente, debbono essere configurate non gia' come un istituto intermedio fra le soppresse giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensi' come sottospecie di quest'ultima, con la conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalita' idonee al accostarle, per quanto possibile, ad essa. Tuttavia per gli estranei alla magistratura non sono da richiedere requisiti analoghi a quelli prescritti per gli appartenenti a quest'ultima, giacche' se cosi' fosse, resterebbe frustata la stessa ratio che ebbe ad ispirare l'istituto delle sezioni specializzate, consistenti, nell'assicurare ad esse - data la specialita' della materia affidata alla loro competenza - il contributo che si pensa possa provenire da coloro che, pur mancando di cognizioni giuridiche, siano tuttavia in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio adeguare nell'esercizio dell'attivita' decisoria l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo. In questo senso deve interpretarsi l'eliminazione del testo della Costituzione dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario" che era contenuto nel progetto a proposito dell'organizzazione delle sezioni specializzate. Nell'istituire le Sezioni specializzate la legge non puo' invece dispensarsi da una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti dai quali possa presumersi il possesso da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario di quella idoneita' richiesta dall'art. 102 (idoneita' da intendere come variabile con il variare della materia oggetto della competenza di ciascun tipo di sezione), quanto di un minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti quella posizione super partes, che e' attributo connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale e che si concreta appunto nel requisito dell'indipendenza, richiesto testualmente, proprio per tale personale estraneo alla magistratura, dall'art. 108.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte