Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Rideterminazione del trattamento economico e riclassificazione - Violazione della riserva di contrattazione collettiva e della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 22, commi 14 e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che ridetermina il trattamento economico dei dipendenti assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, disponendo la riclassificazione con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La norma impugnata dal Governo invade la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile", in quanto contrasta con la riserva di contrattazione collettiva per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico. Sebbene alla Regione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 14, lett. q), dello statuto di autonomia, la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, tale potestà di regolazione incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 189 del 2007).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici - ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione - rientra nella materia "ordinamento civile", che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall'art. 2 t.u. pubblico impiego. Compete, dunque, ai sensi dell'art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali. In questa prospettiva, i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 81 del 2019, n. 10 del 2019, n. 234 del 2017, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del 2013 e n. 213 del 2012).