Sentenza 108/1962 (ECLI:IT:COST:1962:108)
Massima numero 1658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/62 G. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - RISERVA DI LEGGE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SINDACATO DELLA CORTE IN ORDINE ALLA RISERVA DI LEGGE - ESTREMI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
SENT. 108/62 G. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - RISERVA DI LEGGE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SINDACATO DELLA CORTE IN ORDINE ALLA RISERVA DI LEGGE - ESTREMI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
Testo
Il precetto di cui all'art. 108, comma secondo, Cost., che stabilisce il requisito dell'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, non puo' essere interpretato nel senso dell'affidamento al legislatore di una assoluta discrezionalita' nella disciplina delle sezioni specializzate, considerando la "riserva di legge" la sola garanzia voluta stabilire. Non vi e', infatti, alcun elemento su cui poggiare una differenza di trattamento fra questa e le altre "riserve" stabilite dalla Costituzione, le quali, anche se, come l'attuale, non siano "rinforzate", sono ritenute suscettibili di dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia una qualche minima corrispondenza fra la legge emessa nella materia riservata e l'interesse che la Costituzione ha inteso tutelare sancendo la riserva.
Il precetto di cui all'art. 108, comma secondo, Cost., che stabilisce il requisito dell'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, non puo' essere interpretato nel senso dell'affidamento al legislatore di una assoluta discrezionalita' nella disciplina delle sezioni specializzate, considerando la "riserva di legge" la sola garanzia voluta stabilire. Non vi e', infatti, alcun elemento su cui poggiare una differenza di trattamento fra questa e le altre "riserve" stabilite dalla Costituzione, le quali, anche se, come l'attuale, non siano "rinforzate", sono ritenute suscettibili di dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia una qualche minima corrispondenza fra la legge emessa nella materia riservata e l'interesse che la Costituzione ha inteso tutelare sancendo la riserva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte