Sentenza 108/1962 (ECLI:IT:COST:1962:108)
Massima numero 1659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/12/1962;  Decisione del  11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1652  1653  1654  1655  1656  1657  1658  1660


Titolo
SENT. 108/62 H. GIUDICE ORDINARIO - SEZIONI SPECIALIZZATE - INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - CARATTERI.

Testo
Il requisito dell'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (art. 108, comma secondo, Cost.) e' difficilmente configurabile in termini precisi, perche' la sua regolamentazione propone problemi diversi secondo la diversita' delle strutture statali e le epoche storiche, e non consente uniformita', dovendo adeguarsi alla varieta' dei tipi di giurisdizione. Cosi', se puo' ammettersi che fra gli scopi cui si vuole soddisfino le Sezioni specializzate sia compreso quello di fare risuonare nel seno del collegio giudicante la voce di determinate esigenze sociali, appare giustificato, nei casi in cui da esse siano state espresse apposite organizzazioni, consentire che da queste ultime provengano i membri estranei. Ma quando cio' accada non puo' prescindersi dal richiedere che costoro, una volta assunti alla carica, pur se chiamati a riflettere gli interessi generali del settore rappresentato, siano tuttavia sottratti ad una situazione di passiva obbedienza di fronte all'associazione di provenienza, cosi' da consentire loro di procedere all'applicazione della legge sulla base di una obbiettiva considerazione degli elementi emergenti dalla causa. In modo piu' particolare non puo' poi prescindersi dall'esigere che nell'ordinamento delle Sezioni specializzate sia resa possibile la costante osservanza, anche nei riguardi dei membri estranei, del principio generale della precostituzione del giudice, nonche' l'applicazione di quegli istituti (come per es. quelli dell'astenzione e della ricusazione) necessari ad assicurare la loro estraneita' all'interesse delle parti fra cui verte la controversia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte