Sentenza 108/1962 (ECLI:IT:COST:1962:108)
Massima numero 1660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/62 I. GIUDICE ORDINARIO - INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ISTITUTIVE DELLE STESSE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 108/62 I. GIUDICE ORDINARIO - INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ISTITUTIVE DELLE STESSE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Le norme istitutive delle Sezioni specializzate agrarie (art. 5 legge 18 agosto 1948 n. 1140; art. 1 legge 3 giugno 1950 n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949 n. 353) sono costituzionalmente illegittime, oltre che in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 108, comma secondo, Cost., in quanto non assicurano l'indipendenza degli estranei chiamati a far parte delle Sezioni. Infatti, da una parte, la nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di appello, rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata in carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle associazioni di richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri in carica con altri (deficienze queste che appaiono tanto piu' gravi quando si tenga presente la prevalenza numerica nelle sezioni di primo grado dei membri predetti rispetto ai giudici togati). Ed e' da aggiungere che l'applicazione delle norme le quali demandano alle associazioni di categoria la designazione dei membri estranei si presenta, in via di fatto, di incerta applicazione allorche' - come di solito accade - piu' siano le associazioni rappresentative di una stessa categoria. Manca inoltre ogni predisposizione normativa relativa alla istituzione dei membri supplenti; carenza che, rendendo praticamente impossibile l'applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. conduce necessariamente alla violazione o del principio dell'imparzialita', o di quello della precostituzione del giudice, ove si pensasse di sostituire il membro ricusato o astenutosi con altro che fosse designato per l'occasione.
Le norme istitutive delle Sezioni specializzate agrarie (art. 5 legge 18 agosto 1948 n. 1140; art. 1 legge 3 giugno 1950 n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949 n. 353) sono costituzionalmente illegittime, oltre che in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 108, comma secondo, Cost., in quanto non assicurano l'indipendenza degli estranei chiamati a far parte delle Sezioni. Infatti, da una parte, la nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di appello, rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata in carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle associazioni di richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri in carica con altri (deficienze queste che appaiono tanto piu' gravi quando si tenga presente la prevalenza numerica nelle sezioni di primo grado dei membri predetti rispetto ai giudici togati). Ed e' da aggiungere che l'applicazione delle norme le quali demandano alle associazioni di categoria la designazione dei membri estranei si presenta, in via di fatto, di incerta applicazione allorche' - come di solito accade - piu' siano le associazioni rappresentative di una stessa categoria. Manca inoltre ogni predisposizione normativa relativa alla istituzione dei membri supplenti; carenza che, rendendo praticamente impossibile l'applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. conduce necessariamente alla violazione o del principio dell'imparzialita', o di quello della precostituzione del giudice, ove si pensasse di sostituire il membro ricusato o astenutosi con altro che fosse designato per l'occasione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte