Sentenza 109/1962 (ECLI:IT:COST:1962:109)
Massima numero 1661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1662
Titolo
SENT. 109/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - ESCLUSIONE.
SENT. 109/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - ESCLUSIONE.
Testo
Secondo il vigente ordinamento del processo civile il giudice istruttore, mentre e' dotato di un ampio potere di ordinanza relativo alla raccolta di ogni specie di mezzi istruttori e, piu' generalmente, di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo, non ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, che la legge ha riservato alla competenza del Collegio cui spetta pronunciare sulla causa. E poiche' la proposizione di una questione sulla legittimita' costituzionale di una legge o di atto ad essa equiparato richiede la valutazione, oltre che della non manifesta infondatezza della medesima, anche della sua rilevanza al fine della statuizione sul merito della controversia, e cio' importa l'esercizio di una attivita' la quale - pel fatto di rivolgersi alla ricerca ed all'interpretazione delle norme da applicare per la definizione della controversia stessa, e quindi alla delimitazione dell'ambito entro cui e' da contenere lo svolgimento del processo -, e' tale da interferire sull'attivita' di giudizio, che ha e deve avere il suo unico organo nel Collegio, ne deriva il giudice istruttore civile non e' legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale.
Secondo il vigente ordinamento del processo civile il giudice istruttore, mentre e' dotato di un ampio potere di ordinanza relativo alla raccolta di ogni specie di mezzi istruttori e, piu' generalmente, di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo, non ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, che la legge ha riservato alla competenza del Collegio cui spetta pronunciare sulla causa. E poiche' la proposizione di una questione sulla legittimita' costituzionale di una legge o di atto ad essa equiparato richiede la valutazione, oltre che della non manifesta infondatezza della medesima, anche della sua rilevanza al fine della statuizione sul merito della controversia, e cio' importa l'esercizio di una attivita' la quale - pel fatto di rivolgersi alla ricerca ed all'interpretazione delle norme da applicare per la definizione della controversia stessa, e quindi alla delimitazione dell'ambito entro cui e' da contenere lo svolgimento del processo -, e' tale da interferire sull'attivita' di giudizio, che ha e deve avere il suo unico organo nel Collegio, ne deriva il giudice istruttore civile non e' legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23