Sentenza 109/1962 (ECLI:IT:COST:1962:109)
Massima numero 1662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/12/1962;  Decisione del  11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1661


Titolo
SENT. 109/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - IRRILEVANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE A QUO A PROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' necessario tenere distinta l'indagine concernente la competenza a statuire sulla controversia di merito del giudice che ha sollevato la questione incidentale di legittimita' costituzionale - che e' irrilevante al fine della decisione della questione medesima, data l'indipendenza del giudizio di legittimita' costituzionale da quello di merito, per la diversita' dell'oggetto e della finalita' dell'uno e dell'altro - dall'indagine sulla legittimazione dell'organo a proporre la questione stessa, la quale se risolta negativamente, importa da parte della Corte costituzionale una declaratoria di inammissibilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte