Sentenza 110/1962 (ECLI:IT:COST:1962:110)
Massima numero 1664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/62 B. AMNISTIA E INDULTO - RAPPORTI TRA LEGGE DI DELEGAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONCESSIONE DEI DETTI BENEFICI - DELEGAZIONE CHE RISERVI UN POTERE DI SCELTA IN SEDE DI EMANAZIONE DEL DECRETO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/62 B. AMNISTIA E INDULTO - RAPPORTI TRA LEGGE DI DELEGAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONCESSIONE DEI DETTI BENEFICI - DELEGAZIONE CHE RISERVI UN POTERE DI SCELTA IN SEDE DI EMANAZIONE DEL DECRETO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non tanto e non soltanto dall'impiego, nell'art. 79 Cost., del concetto di "delegazione", quanto dalle esigenze di tecnicismo e tempestivita' che ispirarono all'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e indulto non fossero adottati dalle Camere, ma su legge di delegazione di queste ultime, risulta che il citato articolo intese sicuramente consentire che attraverso i decreti legislativi di amnistia e indulto venisse esercitato un qualche potere di scelta. (Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, che al Presidente della Repubblica attribui' in materia di indulto un totale potere, ne' dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, col quale detto potere fu in concreto esercitato).
Non tanto e non soltanto dall'impiego, nell'art. 79 Cost., del concetto di "delegazione", quanto dalle esigenze di tecnicismo e tempestivita' che ispirarono all'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e indulto non fossero adottati dalle Camere, ma su legge di delegazione di queste ultime, risulta che il citato articolo intese sicuramente consentire che attraverso i decreti legislativi di amnistia e indulto venisse esercitato un qualche potere di scelta. (Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, che al Presidente della Repubblica attribui' in materia di indulto un totale potere, ne' dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, col quale detto potere fu in concreto esercitato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte