Sentenza 110/1962 (ECLI:IT:COST:1962:110)
Massima numero 1665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/62 C. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE DI DELEGAZIONE PREVISTA DALL'ART. 79 COST. - ADEGUATA SPECIFICAZIONE E DELIMITAZIONE DEI POTERI CON ESSA CONFERITI - NECESSITA' - FONDAMENTO - LEGGE 10 LUGLIO 1959, N. 459, ART. 2, ULTIMO COMMA - POTERE ATTRIBUITO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESCLUDERE L'INDULTO PER ALCUNI REATI INDICATI - CONTRASTO CON L'ART. 79 COST. - INSUSSISTENZA - SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DEL POTERE CONFERITO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/62 C. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE DI DELEGAZIONE PREVISTA DALL'ART. 79 COST. - ADEGUATA SPECIFICAZIONE E DELIMITAZIONE DEI POTERI CON ESSA CONFERITI - NECESSITA' - FONDAMENTO - LEGGE 10 LUGLIO 1959, N. 459, ART. 2, ULTIMO COMMA - POTERE ATTRIBUITO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESCLUDERE L'INDULTO PER ALCUNI REATI INDICATI - CONTRASTO CON L'ART. 79 COST. - INSUSSISTENZA - SUFFICIENTE DETERMINAZIONE DEL POTERE CONFERITO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le leggi di delegazione previste dall'art. 79 della Costituzione devono contenere un'adeguata specificazione e delimitazione dei poteri conferiti. Indipendentemente dall'assimilabilita' di queste leggi con quelle di cui all'art. 76, tale necessita' discende da un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale vigente, in base al quale, nella materia riservata alla legge (come, appunto, quella dei reati e delle pene, dove operano i provvedimenti di amnistia e di indulto), il Parlamento, anche se gli e' consentito di conferire poteri ad altri organi od enti, non puo' operare tale conferimento se non con adeguata specificazione e delimitazione dei poteri delegati. Detta condizione non e' da ritenersi insussistente quando nella legge di delegazione sia contenuta la direttiva di una particolare ponderazione nella concessione dell'indulto per specificate figure di reato, tutte particolarmente ripugnanti alla coscienza sociale. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, la quale - avendo escluso espressamente dall'indulto i reati militari e finanziari e disposto che il potere di concessione dell'indulto venisse esercitato per la generalita' dei reati, nonche' fissato l'entita' massima della misura di clemenza e consentito al decreto di attuazione una possibilita' di esclusione dell'indulto limitata a pochissime figure di reato - ha sufficientemente specificato e delimitato il potere delegato. Cfr.: sentt. nn. 4/1957, 35/1961 e 48/1961, 5/1962 e 54/1962.
Le leggi di delegazione previste dall'art. 79 della Costituzione devono contenere un'adeguata specificazione e delimitazione dei poteri conferiti. Indipendentemente dall'assimilabilita' di queste leggi con quelle di cui all'art. 76, tale necessita' discende da un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale vigente, in base al quale, nella materia riservata alla legge (come, appunto, quella dei reati e delle pene, dove operano i provvedimenti di amnistia e di indulto), il Parlamento, anche se gli e' consentito di conferire poteri ad altri organi od enti, non puo' operare tale conferimento se non con adeguata specificazione e delimitazione dei poteri delegati. Detta condizione non e' da ritenersi insussistente quando nella legge di delegazione sia contenuta la direttiva di una particolare ponderazione nella concessione dell'indulto per specificate figure di reato, tutte particolarmente ripugnanti alla coscienza sociale. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, la quale - avendo escluso espressamente dall'indulto i reati militari e finanziari e disposto che il potere di concessione dell'indulto venisse esercitato per la generalita' dei reati, nonche' fissato l'entita' massima della misura di clemenza e consentito al decreto di attuazione una possibilita' di esclusione dell'indulto limitata a pochissime figure di reato - ha sufficientemente specificato e delimitato il potere delegato. Cfr.: sentt. nn. 4/1957, 35/1961 e 48/1961, 5/1962 e 54/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte