Sentenza 110/1962 (ECLI:IT:COST:1962:110)
Massima numero 1666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
11/12/1962; Decisione del
11/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/62 D. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE DI DELEGAZIONE CHE RISERVI UN POTERE DI SCELTA, IN SEDE DI EMANAZIONE DEL DECRETO, SOLO PER L'INDULTO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/62 D. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE DI DELEGAZIONE CHE RISERVI UN POTERE DI SCELTA, IN SEDE DI EMANAZIONE DEL DECRETO, SOLO PER L'INDULTO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nulla esclude che il Parlamento, nel suo criterio politico, non sindacabile dalla Corte costituzionale, faccia uso del potere di delega con maggiore rigidita' per l'amnistia e con minore rigidita' per l'indulto. E', quindi, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 10 luglio 1959, n. 459, che ebbe a fare trattamento diverso per l'amnistia e per l'indulto, lasciando al Governo un certo potere di scelta unicamente per quest'ultimo e non anche per la prima.
Nulla esclude che il Parlamento, nel suo criterio politico, non sindacabile dalla Corte costituzionale, faccia uso del potere di delega con maggiore rigidita' per l'amnistia e con minore rigidita' per l'indulto. E', quindi, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 10 luglio 1959, n. 459, che ebbe a fare trattamento diverso per l'amnistia e per l'indulto, lasciando al Governo un certo potere di scelta unicamente per quest'ultimo e non anche per la prima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte