Energia - Norme della Regione Siciliana - Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - Inapplicabilità nella Regione del sistema dei c.d. ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare - Esorbitanza dalla competenza concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 69, comma 2, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che disapplica sul territorio regionale il sistema dei c.d. ambiti territoriali minimi per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, imposto dalla legislazione statale. La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "tutela della concorrenza", con la conseguenza che allo Stato spetta la disciplina del relativo regime, sia per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. La deroga introdotta dalla disposizione impugnata all'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), poiché comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 65 del 2019, n. 173 del 2017, n. 93 del 2017, n. 287 del 2016, n. 285 del 2016, n. 160 del 2016, n. 30 del 2016, n. 32 del 2015, n. 165 del 2014, n. 125 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 62 del 2012).
Sebbene alla Regione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 17, lett. h), dello statuto di autonomia, la competenza legislativa concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale, tale potestà deve in ogni caso essere esercitata entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.