Ordinanza 116/1962 (ECLI:IT:COST:1962:116)
Massima numero 1673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
12/12/1962; Decisione del
12/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 116/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 216 E SEGG. E 219; LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 2814: DISCIPLINA DEL FALLIMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 116/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 216 E SEGG. E 219; LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 2814: DISCIPLINA DEL FALLIMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale e riproposta per gli stessi motivi a suo tempo esaminati dalla Corte. (Nella specie era stata riproposta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 216 e 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, e della legge delega 30 dicembre 1923, n. 2814, in base alla quale era stato emanato il detto regio decreto, per gli stessi motivi gia' dichiarati infondati con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 della Corte costituzionale).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale e riproposta per gli stessi motivi a suo tempo esaminati dalla Corte. (Nella specie era stata riproposta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 216 e 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, e della legge delega 30 dicembre 1923, n. 2814, in base alla quale era stato emanato il detto regio decreto, per gli stessi motivi gia' dichiarati infondati con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 della Corte costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte