Ordinanza 118/1962 (ECLI:IT:COST:1962:118)
Massima numero 1675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  12/12/1962;  Decisione del  12/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 118/62. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DECRETO DELEGATO - DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944, N. 151, ART. 4 - TEMPORANEA ATTRIBUZIONE DI POTERI LEGISLATIVI AL GOVERNO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Con il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, non fu concessa al Governo una delega legislativa, ma gli furono attribuiti poteri straordinari di carattere legislativo, avuto riguardo alla particolare situazione in cui il Paese si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla formazione dell'Assemblea costituente. Questa ultima riconobbe poi la giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio, dichiarando nella disp. trans. XV della Costituzione, che con l'entrata in vigore della carta costituzionale il detto decreto legge "si ha per convertito in legge". (Nella specie la Corte Costituzionale ha dichiarato, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sul "divieto di abbattimento di alberi di olivo", emanato in forza dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in transitoria XV della Costituzione; questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 85 del 1962). Cfr.: Sent. 103/1957, 46/1960, 85/1962, e Ord. 14/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte