Ordinanza 119/1962 (ECLI:IT:COST:1962:119)
Massima numero 1676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1962; Decisione del
12/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 119/62. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - ART. 15, N. 6, T.U. N. 570 DEL 1960 - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - CONTRASTO CON ARTT. 24, 25, 113 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA CON PRECEDENTE SENTENZA NEL SENSO DELL'INFONDATEZZA E DICHIARATA CON PRECEDENTI ORDINANZE MANIFESTAMENTE INFONDATA - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 119/62. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - ART. 15, N. 6, T.U. N. 570 DEL 1960 - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - CONTRASTO CON ARTT. 24, 25, 113 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA CON PRECEDENTE SENTENZA NEL SENSO DELL'INFONDATEZZA E DICHIARATA CON PRECEDENTI ORDINANZE MANIFESTAMENTE INFONDATA - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di eleggibilita' a consigliere comunale in Pizzo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, 25, 51 e 113 della Costituzione, promossa con deliberazione emessa il 18 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Pizzo, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che in essa non sono stati addotti motivi nuovi e diversi da quelli di cui alle precedenti decisioni - sent. n. 42/1961; ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del 1962 - che, pertanto, vanno confermate, e con cui e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato e in particolare, del n. 6 del predetto articolo in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione.
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di eleggibilita' a consigliere comunale in Pizzo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, 25, 51 e 113 della Costituzione, promossa con deliberazione emessa il 18 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Pizzo, si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che in essa non sono stati addotti motivi nuovi e diversi da quelli di cui alle precedenti decisioni - sent. n. 42/1961; ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del 1962 - che, pertanto, vanno confermate, e con cui e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato e in particolare, del n. 6 del predetto articolo in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte