Ordinanza 120/1962 (ECLI:IT:COST:1962:120)
Massima numero 1677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1962;  Decisione del  12/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 120/62. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENZIOSO ELETTORALE - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEI CONSIGLI COMUNALI - ARTT. 82, 83 T.U. N. 570 DEL 1960 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 102 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA NEL SENSO DELLA INFONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezione a consigliere comunale in Filadelfia la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, promossa con deliberazione emessa l'8 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Filadelfia, si dichiara la minifesta infondatezza della questione, considerato che essa e' stata ripetutamente decisa dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 92 del 1962, che l'ha dichiarata infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte