Ordinanza 121/1962 (ECLI:IT:COST:1962:121)
Massima numero 1678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  12/12/1962;  Decisione del  12/12/1962
Deposito del 20/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 121/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPOSTE E TASSE - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 332 QUINTO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.P.R. 20 GENNAIO 1955, N. 289 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA IMPUGNATA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma di cui la Corte costituzionale abbia gia' dichiarato, con precedente sentenza, la illegittimita' costituzionale, in quanto la norma stessa ha cessato di avere efficacia e non puo' trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale. (Nella specie era stata riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, di cui la Corte costituzionale aveva gia' dichiarato la illegittimita' con sentenza del 30 gennaio 1962, n. 2).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte