Sentenza 123/1962 (ECLI:IT:COST:1962:123)
Massima numero 1680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/12/1962; Decisione del
13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/62 A. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - COST., ART. 40 - MANCATA EMANAZIONE DELLA LEGGE CHE DEVE DETERMINARE L'AMBITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NECESSITA' PER LA CORTE DI RICERCARE LE LIMITAZIONI AL DIRITTO - CRITERI DELLA RICERCA - MAGGIORE RISTRETTEZZA DEL POTERE DELLA CORTE RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELL'ORGANO LEGISLATIVO.
SENT. 123/62 A. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - COST., ART. 40 - MANCATA EMANAZIONE DELLA LEGGE CHE DEVE DETERMINARE L'AMBITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NECESSITA' PER LA CORTE DI RICERCARE LE LIMITAZIONI AL DIRITTO - CRITERI DELLA RICERCA - MAGGIORE RISTRETTEZZA DEL POTERE DELLA CORTE RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELL'ORGANO LEGISLATIVO.
Testo
L'art. 40 Cost. e' immediatamente precettivo anche nell'attuale periodo di carenza della legge cui esso rinvia per la determinazione dei limiti entro cui l'esercizio del diritto di sciopero puo' ritenersi consentito. Vi sono d'altronde dei limiti coessenziali ad esso, come a qualsiasi altra specie di diritto. Nella ricerca di tali limiti coessenziali, resa necessaria dal mancato adempimento da parte del legislatore dell'imperativo a lui imposto dall'art. 40, la Corte costituzionale gode di un potere piu' ristretto di quello proprio dell'organo legislativo, essendole consentito di far valere solo quelle, fra le possibili limitazioni, che si desumano in modo necessario o dal concetto stesso dello sciopero (qual'e' derivato dalla tradizione accolta dal costituente, e che si concreta nell'astensione totale dal lavoro da parte di piu' lavoratori subordinati al fine della difesa dei loro interessi economici), oppure dalla necessita' di contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa Costituzione.
L'art. 40 Cost. e' immediatamente precettivo anche nell'attuale periodo di carenza della legge cui esso rinvia per la determinazione dei limiti entro cui l'esercizio del diritto di sciopero puo' ritenersi consentito. Vi sono d'altronde dei limiti coessenziali ad esso, come a qualsiasi altra specie di diritto. Nella ricerca di tali limiti coessenziali, resa necessaria dal mancato adempimento da parte del legislatore dell'imperativo a lui imposto dall'art. 40, la Corte costituzionale gode di un potere piu' ristretto di quello proprio dell'organo legislativo, essendole consentito di far valere solo quelle, fra le possibili limitazioni, che si desumano in modo necessario o dal concetto stesso dello sciopero (qual'e' derivato dalla tradizione accolta dal costituente, e che si concreta nell'astensione totale dal lavoro da parte di piu' lavoratori subordinati al fine della difesa dei loro interessi economici), oppure dalla necessita' di contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte