Sentenza 123/1962 (ECLI:IT:COST:1962:123)
Massima numero 1681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1680  1682  1683  1684  1685  1686


Titolo
SENT. 123/62 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - OGGETTO DEL POTERE DI REGOLAMENTAZIONE RISERVATO ALLA LEGGE.

Testo
Il potere di regolamentazione che la Costituzione affida alla legge ha per oggetto il diritto di sciopero in genere, e quindi appare suscettibile di rivolgersi a ciascuno degli elementi che entrano a comporlo, compresi in essi anche i soggetti che ne possono essere titolari, sempreche' tali eventuali limitazioni di carattere soggettivo possano apparire imposte dall'esistenza di salvaguardare interessi generali, i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa costituzione. Non e' quindi esatto che l'art. 40 consenta limiti pertinenti solo all'esercizio del diritto, non gia' alla sua titolarita', con la conseguenza di dovere riconoscere la legittimazione attiva all'esercizio stesso agli appartenenti a qualsiasi categoria di prestatori d'opera.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte